IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ed IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» e, in particolare gli articoli 35 («Trattamento straordinario di integrazione salariale»), 36 («Risoluzione del rapporto di lavoro»), 37 («Esodo e prepensionamento») e 38 («INPGI»); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»; Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62 e successive modificazioni, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416»; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 233, recante «Equo compenso nel settore giornalistico» e, in particolare, l'art. 3 («Accesso ai contributi in favore dell'editoria»); Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis); Visto l'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per l'anno 2014) che ha istituito il "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria" per il triennio 2014-2016, assegnando una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2014, di 40 milioni di euro per il 2015 e di 30 milioni di euro per il 2016, con la finalita' di "incentivare, in conformita' con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali"; Preso atto che il citato art. 1, comma 261, prevede che la ripartizione delle risorse sia definita annualmente con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria; Esaminato l'andamento economico del settore editoriale e rilevate le specifiche esigenze di sostegno delle imprese con particolare riguardo: all'elevato numero di richieste di accesso alle misure di sostegno ai programmi di ristrutturazione aziendale, che prevedono una revisione dell'organico mediante il ricorso ai prepensionamenti di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, attualmente pendenti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e allo stato inevase stante l'esaurimento delle risorse del fondo statale destinate a tale finalita': all'andamento negativo del saldo occupazionale fra entrate ed uscite dal lavoro registrato nell'ultimo triennio nel settore giornalistico ed editoriale; all'incremento del ricorso agli ammortizzatori sociali registrato nel medesimo settore giornalistico ed editoriale, il cui onere e' attualmente sostenuto interamente dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); Sentite, in conformita' a quanto prescritto dal richiamato art. 1, comma 261, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa nella riunione dell'8 maggio 2014, da cui e' emersa, tra l'altro, l'esigenza che le risorse messe a disposizione dal Governo siano indirizzate a sostenere il mondo del lavoro, creando nuova occupazione attraverso una riduzione del carico del costo del lavoro e favorendo le ristrutturazioni aziendali, anche attraverso i prepensionamenti, ma avendo sempre come obiettivo quello dell'incentivo alla modernita' ed all'innovazione tecnologica, considerata indispensabile affinche' le "industrie culturali creative" siano percepite come vettore di sviluppo su cui investire; Tenuto conto, altresi', delle proposte ed osservazioni pervenute successivamente da parte delle diverse associazioni di categoria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 dicembre 2013 con il quale e' stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2014, nell'ambito del quale risulta stanziato, sul pertinente capitolo n. 477 "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria" del Centro di Responsabilita' n. 9 "Informazione ed Editoria", l'importo di euro 50.000.000; Viste le successive note dell'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo contabile in date 26 febbraio, 28 febbraio e 23 maggio 2014, con le quali sono stati comunicati gli avvenuti accantonamenti - effettuati ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 7, comma 1, lett. b), e del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - rispettivamente per gli importi di euro 2.741.784, euro 4.646.853 ed euro 1.339.822, per un importo complessivo accantonato pari ad euro 8.728.459, sull'iniziale stanziamento di euro 50.000.000 destinato al "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria"; Vista la nota in data 23 giugno 2014 con la quale l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo contabile ha comunicato che l'accantonamento pari ad euro 4.646.853 e' stato imputato ad altri capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione dell'esigenza di ripristinare, se pure non integralmente, il livello delle risorse originariamente stanziate per le specifiche finalita' individuate dal legislatore con la legge di stabilita' per l'anno 2014; Tenuto conto, pertanto, che le somme stanziate per il Fondo ammontano complessivamente, per l'anno 2014, ad euro 45.918.394; Visto l'art. 1-bis introdotto nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante norme sul rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti; Considerato che, in virtu' della citata disposizione, gli oneri derivanti dal rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti sono coperti attraverso corrispondenti riduzioni della dotazione del Fondo straordinario istituito dall'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016; Considerato, piu' in particolare, che in forza di quanto stabilito al comma 4, lettere a) e b), del citato art. 1-bis, la dotazione del Fondo straordinario e' decurtata, per l'anno 2014, di una somma complessiva pari a 25 milioni di euro; Accertato, pertanto, che le somme stanziate per il Fondo ammontano complessivamente, per l'anno 2014, ad euro 20.918.394, di cui euro 1.182.500 gia' trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, con il quale l'on. Luca Lotti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Luca Lotti sono state delegate le funzioni in materia di informazione, comunicazione ed editoria; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per: a) «Imprese editoriali»: le imprese operanti nel settore dell'editoria e dell'informazione che editano libri e pubblicazioni giornalistiche, anche in via telematica, a carattere quotidiano o periodico, le agenzie di stampa a carattere nazionale o locale, le imprese esercenti attivita' di emittenza radiotelevisiva nazionale o locale che diffondono servizi e programmi di informazione giornalistica, nonche' le imprese che ad esse forniscono prodotti giornalistici; b) «Giornalisti»: gli iscritti agli albi professionali tenuti dall'Ordine dei Giornalisti ai sensi della legge 3 febbraio 1969, n. 63 che svolgono attivita' lavorativa di natura giornalistica; c) «Fondo»: il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.